1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere i nuclei monogenitoriali, le famiglie e le coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali;
b) agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
c) favorire una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell'assistenza familiare;
d) tutelare la buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita, al fine di prevenire e di intervenire su fenomeni di tipo depressivo;
e) equiparare la maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali previsti dalla legislazione vigente in materia.