Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) sostenere i nuclei monogenitoriali, le famiglie e le coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali;

          b) agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          c) favorire una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell'assistenza familiare;

 

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          d) tutelare la buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita, al fine di prevenire e di intervenire su fenomeni di tipo depressivo;

          e) equiparare la maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali previsti dalla legislazione vigente in materia.